Il decreto legge 34/2020 poi convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede, fra l’altro, gli interventi di risparmio energetico ed il riordino delle facciate degli edifici plurifamiliari e/o di proprietà unica, permette di eseguire interventi di miglioramento estetico, architettonico ed energetico consentendo una significativa riduzione di costi di intervento con benefici non solo per i proprietari, ma anche per l’ambiente inteso quale aspetto architettonico ed emissioni in atmosfera.

L’ultima modifica legislativa, volta a semplificare la complessità normativa (con particolare riferimento all’art. 119), è stata attuata con l’introduzione del D.L. 77/2021 che all’art. 33 consente di omettere le verifiche dello Stato Legittimo per presentare una CILA per opere qualificate come manutenzione straordinaria.

Sicuramente questa possibilità snellisce le procedure volte ad ottenere le autorizzazioni edilizie necessarie per avviare i lavori ed accedere alle possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Tale situazione dovrebbe essere consentita solo per le procedure di presentazione delle istanze sotto forma di CILA per i lavori rientranti nell’art. 119 del D.L. 34/2020.

E’ necessario però considerare che con questa procedura le irregolarità edilizie, eventualmente commesse sui singoli edifici, non vengono sanate, ma potrebbero addirittura trasformarsi in autodenuncia per il Committente con la presentazione dell’istanza, in quanto vige sempre il D.P.R. 380/2001 in merito allo stato legittimo. Deve essere cura del professionista verificare lo stato legittimo e di conformità urbanistica dell’immobile in virtù del citato D.P.R. 380/2001e dei compiti professionali che ad esso sono riservati.

Le difformità che si potrebbero riscontrate dalle verifiche presso gli archivi edilizi potrebbero riguardare, in alcuni casi, aspetti di varianti strutturali mai segnalate ai competenti uffici comunali in fase di realizzazione dell’opera; tale situazione richiederebbe interventi più puntuali che esulano dalla CILA e sconfinano nella SCIA o Permesso di costruire.

Se il D.L. 77/2021 all’art. 33 consente la presentazione di pratiche edilizie tipo CILA per sveltire il super bonus e non abroga il D.P.R. 380/2001 il Committente continua ad assumersi responsabilità per quanto riguarda le difformità esistenti dallo stato legittimo.

Ma il professionista che predispone l’istanza secondo quanto previsto dal recente decreto, sotto l’aspetto deontologico professionale, in quale responsabilità potrebbe incorrere omettendo la verifica dello stato legittimo pur rispettando il D.L. 77/2021?

L’assenza della verifica di cui sopra evidenzierebbe il mancato rispetto delle norme deontologiche per cui il professionista estensore della pratica comunale potrebbe essere coinvolto in provvedimenti disciplinari, oppure essere ritenuto corresponsabile nel caso di intervento dell’Agenzia delle Entrate rendendo nullo quindi il riconoscimento della procedura di super bonus; questa situazione potrebbe anche invalidare l’intervento della polizza professionale.