Gli ambienti confinati sono aree di lavoro, non destinate allo stazionamento fisso di lavoratori, possono essere adibiti all’immagazzinamento o al trasporto di prodotti, hanno aperture per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo e sono soggetti a condizioni di ventilazione sfavorevole.

In questi ambienti può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri), condizioni fisiche di pericolo e agenti biologici dannosi per la salute di chi ne viene a contatto.

In questi ambienti possono operare solo lavoratori qualificati secondo i criteri del D.P.R. 177 del  14 settembre 2011. A supporto di questo è utile introdurre procedure che comportino attività di programmazione preventiva e che consentano di dare un formale “via libera” all’inizio dei lavori, dopo che sia stata verificata l’attuazione di tutte le misure preventive e di sicurezza.

Il “Permesso di lavoro”, o “Autorizzazione al lavoro” si muove in quest’ottica.

In questo documento devono essere presenti almeno le seguenti informazioni: il luogo dove si verifica l’intervento, il nominativo del preposto e del responsabile, i nominativi degli operatori addetti all’intervento, la natura del lavoro, la descrizione delle condizioni di lavoro e dei pericoli previsti (sostanze pericolose, gas infiammabili, pericoli di ordine fisico, agenti biologici, o polveri combustibili), le misure di protezione da adottare ed i dispositivi di protezione individuali, la strumentazione in uso ai fini della sicurezza, le attrezzature di lavoro messe a disposizione, i servizi che devono essere isolati (tubazioni, condotte, griglie, energia anche potenziale), le misure da porre in atto e le relative modalità in caso di emergenza.


APPROFONDIMENTI

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/11/08/011G0219/sg