La presenza nel patrimonio immobiliare residenziale e industriale di materiale contenente amianto è un problema che i proprietari o i gestori delle attività, non possono ignorare. Su di essi ricade la responsabilità di evitare che, quanti sono presenti nei locali degli immobili, possano essere esposti al rischio conseguente alla presenza di amianto.

Analogamente i datori di lavoro delle imprese, che intraprendono attività di manutenzione o di demolizione in ambito edilizio o di manufatti industriali, devono adottare tutte le necessarie misure per individuare la presenza di materiali contenenti amianto.

Ricordiamo che l’amianto è stato utilizzato, nel settore delle costruzioni e nell’industria, per la sua struttura fibrosa, per la sua resistenza meccanica e per la sua flessibilità. Notevole è la sua resistenza al fuoco e agli agenti meccanici e importanti sono le sue proprietà di isolamento acustico e termico.

Il rilascio delle fibre può avvenire con estrema facilità se il materiale ha consistenza friabile, in quanto una semplice manomissione può cagionare lo sbriciolamento, mentre per la matrice compatta è necessaria una sollecitazione meccanica più attiva.

L’attività di bonifica è l’unico intervento attivo che può essere eseguito nei confronti del materiale contente amianto. La bonifica può comportare tre azioni, alternative una all’altra: la rimozione, l’incapsulamento ed il confinamento.

L’attività sul MCA deve comportare il ricorso ad una impresa qualificata, obbligatoriamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10, al SISTRI, in qualità di produttore e detentore di rifiuti pericolosi e anche alla Categoria 5, nel caso che effettui la raccolta ed il trasporto rifiuti pericolosi.

Una impresa, con queste caratteristiche, può intervenire nella riparazione delle zone danneggiate o nell’attività di bonifica.


APPROFONDIMENTI

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/wp-content/uploads/2015/09/15-09-24-obblighi-per-amianto-1.pdf